“La mia compagna ed io conviviamo da molti anni, abbiamo un bambino, vorremmo comprare casa ed avviare una nuova attività...come possiamo tutelarci e regolare tra noi i rapporti?”
Un’ipotesi emblematica da cui partire per considerare l’innovazione legislativa che prende il nome di “contratto di convivenza“.
Si tratta di un vero e proprio negozio giuridico che permette alle coppie, non sposate, che vivono stabilmente insieme, di stipulare un contratto (di convivenza, appunto) con cui regolamentare i rapporti patrimoniali derivanti dalla vita di coppia, tra cui – ad esempio – le modalità di contribuzione reciproca alle spese comuni.
Il contratto di convivenza può prevedere anche l’impegno reciproco di assistenza in casi di malattia fisica o psichica, e la designazione dell’altro ad amministratore di sostegno in caso di necessità.
La durata del contratto di convivenza coincide con la durata/stabilità della coppia stessa e, in caso di recesso (per comune accordo o per libera scelta di una delle parti), può prevedere anche le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza. In quest’ultimo caso il contratto servirà proprio a disciplinare (tra il resto) la divisione dei beni comuni. Si pensi alla casa dove la coppia conviveva…
Il contratto di convivenza deve avere la forma scritta: quella di una scrittura privata autenticata da un avvocato o da un notaio, o quella di un atto pubblico, ed essere trascritto nei registri dell’anagrafe comunale di residenza.
Lo Studio Legale De Girolamo offre la propria competenza per considerare la soluzione più adeguata alle specifiche esigenze e, se del caso, per dare forma e contenuto al contratto di convivenza più congeniale, nel rispetto dei vincoli normativi.